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Whistleblowing: Segnalazione anonima di illeciti aziendali

La cooperativa sociale Il Simbolo informa che sono legittimati all’invio di segnalazioni di illeciti aziendali, tutti i soggetti elencati all’art.3 del D.Lgs. n.24/2023. A titolo esemplificativo e non esaustivo la segnalazione può avvenire da parte:

– dei dipendenti e soci di Il Simbolo;

– di liberi professionisti/consulenti/lavoratori autonomi, ivi compresi quelli con rapporto di collaborazione che intrattengono rapporti con Il Simbolo;

– volontari e tirocinanti retribuiti e non retribuiti che intrattengono rapporti con Il Simbolo.

Il soggetto vittima di un illecito aziendale o un soggetto terzo che sia a conoscenza di un fenomeno di illecito aziendale già avvenuto o potenzialmente configurabile in futuro può segnalare il proprio caso, in forma completamente anonima oppure, a sua scelta, in forma non anonima mediante dei canali specifici.

La cooperativa sociale Il Simbolo, in ottemperanza agli obblighi di legge, ha predisposto due canali per le segnalazioni di illeciti aziendali conforme alla Direttiva UE e conforme al GDPR, di tipo interno ex. Art. 4 D. Lgs. 24/2023 e consente l’invio di segnalazioni in forma scritta:

1) via mail indirizzata alla Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) designata Dott.ssa Azzurra Valeri inviata all’indirizzo: whistleblower@ilsimbolo.it

2) per mezzo di posta in busta chiusa indirizzata come riservata alla Responsabile designata Dott.ssa Azzurra Valeri, presso la cooperativa sociale Il Simbolo Via dei Cappuccini n. 2B, 56121 Pisa (PI).

Nel caso in cui la segnalazione riguardi comportamenti o irregolarità posti in essere dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, tale comunicazione deve essere trasmessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite le modalità indicate nel sito di Anac. Rimane impregiudicata la facoltà dei soggetti suddetti di inoltrare segnalazione direttamente all’autorità giudiziaria competente o all’Anac.

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e fornire il maggior numero di elementi, a conoscenza del denunciante, utili per procedere alle dovute verifiche e controlli, anche ai fini dell’individuazione degli autori della presunta condotta illecita. Si specifica che la tutela della riservatezza è garantita in ogni fase del processo di segnalazione.

Le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza “in ragione del rapporto di lavoro” ma anche le notizie acquisite in occasione o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative.

La segnalazione pertanto dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

a)generalità del segnalante;

b)chiara e quanto più possibile completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;

c)generalità dell’autore dei fatti, se conosciute;

d)eventuali altri soggetti, in grado di riferire sui fatti;

e)eventuali documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti;

f)ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Il dipendente che segnala condotte illecite al RPCT, all’Anac, all’autorità giudiziaria competente non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinata dalla segnalazione. I cosiddetti malicious reports (ossia i casi in cui sia accertato che il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera) sono esclusi dal beneficio delle tutele previste dall’art. 54 bis.